Segnaliamo un caso in cui in coincidenza di un infortunio sul luogo di lavoro la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente condannandolo a pagare le spese processuali, anche se in apparenza le norme di legge per la sicurezza dei lavoratori sembravano essere rispettate.

La sentenza ha infatti stabilito che il datore di lavoro è sempre tenuto ad accertarsi dei requisiti di legge dei macchinari e deve rispondere all’infortunio di un dipendente se non sono presenti. La presenza della marcatura CE non è sufficiente ad esonerarlo dalle sue responsabilità.

I fatti:

In uno stabilimento un lavoratore è entrato in contatto con le parti di un macchinario per la produzione di pasta dopo aver rimosso il carter di protezione che è poi risultato essere privo del regolare dispositivo di sicurezza. Il contatto ha provocato la successiva amputazione dell’indice della mano destra.

Secondo la ricostruzione dei giudici, il lavoratore è dovuto intervenire nel macchinario perché si era agglomerata della pasta che ne bloccava il funzionamento. Per eseguire tale azione ha dovuto alzare il carter di protezione presente sulla macchina dotato di maniglia e privo di sistemi di interblocco, senza però spegnere anticipatamente il motore dell’apparecchiatura. In tal modo il macchinario ha continuato a funzionare perché privo di un sistema di blocco automatico causandogli lo schiacciamento del dito e la conseguente sub-amputazione e inabilità di occuparsi delle ordinarie mansioni per una quarantina di giorni.

I giudici hanno riscontrato diverse carenze:

  • L’assenza sul macchinario di un pulsante di emergenza per bloccare l’impianto posto a breve distanza
  • L’assenza di cartelli o pittogrammi che segnalassero il pericolo causato dal movimento e la possibilità di entrare in contatto con parti pericolose infilando le dita lateralmente
  • Mancanza di formazione adeguata ai lavoratori rispetto a questo specifico rischio, con la considerazione aggiuntiva che l’ammassarsi di pasta in esubero nel macchinario fosse un episodio già accaduto in passato senza che fossero state prese iniziative di prevenzione adeguate
  • E’ stata in più esclusa, da parte del lavoratore, la presenza di un comportamento sproporzionato nell’approcciarsi alla situazione, constatando invece un nesso diretto di casualità tra l’episodio dannoso e la condotta inadempiente del datore di lavoro.

Le motivazioni su cui ha puntato la difesa:

  • Il ricorrente ha lamentato come la Corte non abbia ritenuto come unico responsabile dell’episodio la ditta fornitrice del macchinario che lo ha posto in vendita con la certificazione del marchio CE, sentendosi così certo della sua conformità alle normative in ambito sicurezza. E’ stato poi messo in evidenza come il manuale fornito dalla ditta costruttrice non evidenziasse a sufficienza i possibili pericoli causati dalla facilità con cui era possibile sollevare il carter e la mancanza di disegni o grafiche che evidenziassero le parti pericolose.
  • Secondo il ricorrente il lavoratore aveva avuto un comportamento ‘abnorme’ rispetto alla situazione, essendo anche stato istruito da un collega più esperto sul funzionamento del dispositivo

Le motivazioni apportate dal ricorrente non sono state ritenute sufficienti da parte della Corte che ha ricordato il principio secondo cui la presenza sul macchinario della marchiatura CE o l’affidamento sula notorietà della ditta fornitrice non esonerano il datore di lavoro dal doversi accertare della sicurezza e dei requisiti di legge dei macchinari che impiega.

In merito al comportamento del lavoratore, considerato come sproporzionato, i giudici hanno escluso la presenza di un’’esorbitanza’ perché solitamente addetto a macchinari con funzionamento più semplice e trovatosi ad utilizzarlo per una sostituzione momentanea e quindi non considerabile come un esperto.

 

 

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