La Comunità Europea ha definito il sistema Ecolabel Europeo con il Regolamento 66/2010.
L’ecoetichetta Ecolabel è un marchio che certifica il ridotto impatto ambientale dei servizi o dei prodotti da parte dell’azienda che li ha fabbricati.

L’obiettivo principale è quello di definire i criteri ambientali per i beni di consumo, promuovendo una consapevolezza ecologica sulla produzione dei prodotti e fornendo al consumatore un’ informazione sempre migliore sulle performance ambientali dei prodotti orientando gli acquisti in funzione di un’ottica che non trascuri l’ambiente.

Gli stati membri della CE devono pubblicizzare l’ecolabel per favorirne la conoscenza da parte di tutti i cittadini, come richiede il regolamento.
I prodotti che si fregiano del marchio possono essere riconosciuti da milioni di consumatori ed evitare l’apposizione di troppi marchi equivalenti, eliminando anche le differenze all’interno della Comunità e creando in più una sorta di élite di prodotti con caratteristiche ambientali sostenibili.

L’ottenimento dell’etichetta avviene in seguito ad un processo trasparente nella definizione dei criteri, che promuove un consumo sostenibile e che è il risultato del coordinamento di più organismi nazionali competenti (industria, commercio, consumatori e organizzazioni ambientaliste).

Il funzionamento del sistema di etichettatura ecologica è affidato dalla Commissione Europea agli Organismi Competenti per l’esecuzione di compiti che sono previsti dal regolamento quali:

Definire i criteri per una determinata categoria di prodotti

Procedere ad assegnare il marchio di qualità ecologica per i prodotti per cui ne è stata fatta richiesta

La proposta per la definizione dei criteri per una nuova categoria di prodotti è avanzata dall’Organismo Competente nazionale su iniziativa di soggetti singoli o di gruppi di persone interessate o dietro incarico della Commissione europea.
Lo studio inizia con una analisi preliminare di mercato
, che, dopo aver definito le caratteristiche dei prodotti, analizza le performance ambientali durante tutto il loro ciclo di vita.

Gli impatti che vengono considerati riguardano queste aree:

  • utilizzo di risorse naturali ed energia

  • emissioni in aria, acqua e suolo

  • smaltimento dei rifiuti

  • rumore

  • effetto sugli ecosistemi

La procedura di analisi del ciclo di vita ha questa struttura:

  • Studio di fattibilità

  • Analisi di mercato

  • Inventario

  • Analisi degli impatti

  • Formulazione dei criteri

  • Presentazione di una bozza alla Commissione decisionale

 

La messa a punto dei criteri viene fatto usando i risultati dell’analisi per avere una definizione chiara e precisa degli impatti e per garantire uniformità di utilizzo.

Per fare in modo che i criteri siano uniformati e per evitare favoritismo o svantaggi nei Paesi Membri, si fa riferimento ad un “territorio medio” della Comunità Europea che sia rappresentativo di ogni caratteristica dei prodotti più venduti e diffusi e frutto del confronto dei diversi risultati.

L’approvazione dei criteri avviene da parte dei Paesi Membri e da parte della Commissione Europea ed è poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I criteri per le diverse categorie di prodotti hanno un decorso di tre anni, poi la Commissione Europea, in vista della scadenza, incarica l’Organismo Competente di una nazione di avviare nuovi studi per adeguarli ai progressi e all’evoluzione della situazione ambientale.

L’assegnazione

L’impresa che commercializza o produce per la prima volata un prodotto nella Comunità Europea se desidera ottenere l’etichetta deve fare domanda all’Organismo Competente nazionale.

In Italia la domanda per l’assegnazione va indirizzata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit.
Questi effettua l’istruttoria tecno-ammnistrativa utilizzando le informazioni ricevute dal richiedente e i risultati delle analisi eseguiti presso laboratori indipendenti.

L’Organismo Competente, finita l’istruttoria, prende una decisone in merito all’assegnazione dell’Ecolabel al prodotto e avvisa la commissione Europea della sua valutazione.
Se la stima finale è positiva e nessuno tra gli Organismi competenti degli altri stati membri muove obiezioni dopo essere stati informati, l’O.C. comunica al produttore l’esito.
Una volta concesso il marchio, l’impresa che ne ha fatto richiesta redige un contratto di utilizzo con l’organismo competente nazionale e gli viene imposto di pagare una quota annuale che ammonta allo 0,15% del fatturato previsto dalla commercializzazione del prodotto.

Solo la commissione, in seguito alla valutazione positiva, rende noto il nome del prodotto, il fabbricante o l’importatore, le ragioni che hanno giustificato l’assegnazione e la scadenza dell’utilizzo del marchio.
L’etichetta può essere utilizzata nella forma e nei colori stabiliti e non oltre la data di scadenza.

Il titolare ha l’obbligo di mantenere inalterate o anzi, anche migliorate, le caratteristiche del prodotto, perché l’ O.C. si riserva di effettuare controlli per la verifica della conservazione dei requisiti.

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