Con l’emergenza Covid-19 ancora in atto e considerato il flusso e il fitto movimento di persone di questo periodo, dovuto anche alla stagione estiva, segnaliamo le norme ministeriali per il rientro dei viaggiatori ai sensi del DPCM del 7 agosto 2020 e le precauzioni a cui attenersi per il territorio veronese.

1. Quando è obbligatoria la segnalazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Tutte le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori indicati nei punti C, D, E ed F (vedere elenco a fondo pagina) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare quanto prima il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente ed avviare immediatamente l’isolamento fiduciario presso il domicilio prescelto.

Per i cittadini che fanno ingresso nella provincia di Verona, questa segnalazione deve essere fatta compilando un modulo a questo link – modulo rientro dall’estero.
E’ necessario compilare una segnalazione per ogni persone che fa il suo rientro n Italia.

Nel caso di comparsa di sintomi Covid-19 il cittadino dovrà avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale (o Pediatra di Libera Scelta) o in alternativa il Medico di Continuità Assistenziale.

E’ bene ricordare che l’isolamento fiduciario prevede la permanenza obbligatoria e continuativa per tutto il periodo previsto presso il domicilio scelto, secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità: indicazioni ISS. Tale condizione è soggetta anche ad un possibile controllo dalle forze dell’ordine.

Informazioni più approfondite possono essere chieste al numero verde dell’AULSS 9 Scaligera – 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).
Per le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19 sugli spostamenti da e verso Stati e territori esteri bisogna far riferimento al sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli affari esteri.

2. Quando si è esentati dagli obblighi di segnalazione

Se non insorgono sintomi di Covid-19 gli obblighi di quarantena per 14 giorni e di sorveglianza sanitaria non si applicano:

A.

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

  • al personale viaggiante;

  • ai movimenti da e per gli Stati e territori dei paesi dell’elenco A (vedere a fine pagina)

  • agli ingressi per motivi di lavoro regolamentati da speciali protocolli di sicurezza, con l’approvazione della autorità sanitaria competente

B.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F (vedere elenco sotto):

  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore dovuto a documentate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, una volta scaduto il termine, di lasciare il prima possibile il territorio nazionale o, nel caso di impossibilità, di iniziare l’isolamento fiduciario ed effettuare la dovuta comunicazione al dipartimento;

  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, se impossibilitati,, di iniziare l’isolamento fiduciario ed effettuare la comunicazione prevista al punto 1;

  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D (vedere elenco sotto) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per avvalorati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione;

  • al personale di imprese ed enti che hanno sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore. In questo caso vige l’obbligo di effettuare specifica comunicazione al dipartimento di prevenzione attraverso un modulo on-line (sito ULSS) rientro soggiorno estero inferiore alle 120 ore;

  • ai funzionari e agli agenti, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

  • a studenti e alunni e che frequentano un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, dove ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

3. Elenco paesi classificati ai sensi dell’Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020

Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C
Bulgaria, Romania

Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Serbia e Montenegro e  Colombia.

 

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