I rischi di origini chimica sono molti più presenti all’interno di luoghi di lavoro di quel che comunemente si possa pensare.
Non è una questione che riguarda solo industrie chimiche o laboratori, per esempio, ma una gamma molto più vasta di attività lavorative.

L’art 222 dl D.Lgs 81/08 definisce agente chimico:

“Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro i prodotti chimici vengono suddivisi solitamente in 4 categorie:

  • Pericolosi: quelli che afferiscono ad una specifica classe di pericolo, per i quali sono state emesse delle etichette particolari e delle corrispondenti schede con i dati di sicurezza
  • Pericolosi ma non necessariamente classificati: possono non essere considerati dalla normativa come pericolosi, oppure come fonte di possibile pericolo, ma di cui non è possibile trovare informazioni da etichette o schede dati
  • Non pericolosi: quelli che non presentano caratteristiche di pericolosità, ma che, se usati in condizioni di lavoro particolari, possono costituire un rischio per il lavoratore che vi venisse in contatto
  • Non pericolosi e senza la possibilità di esserlo, il cui utilizzo non rappresenta mai una fonte di rischio per l’operatore.

La sola presenza di un agente chimico in un luogo di lavoro non costituisce di per sé un rischio professionale. E’ però possibile che si manifesti un rischio chimico – a causa delle caratteristiche chimiche e fisiche della sostanza -, sotto forma di due categorie principali:

  • rischi per la sicurezza e di infortunio, a causa della proprietà che gli agenti in grado di causare di tipo esplosivo e corrosivo, o per le loro caratteristiche comburenti e infiammabili
  • rischi per la salute e igienico ambientali, a causa delle proprietà nocive, sensibilizzanti, tossiche, irritanti e cancerogene che le sostanze sono in grado di apportare.

Le norme per prevenire ed essere preparati adeguatamente in caso di rischio chimico toccano vari punti:

  • l’etichettatura: le etichette costituiscono un immediato e sicuro strumento per l’individuazione delle caratteristiche di un prodotto
  • la scheda dei dati di sicurezza (SDS): insieme all’etichetta è il principale mezzo per trovare le corrette informazioni riguardo il rischio associato all’uso di prodotti chimici
  • il documento che valuta il rischio chimico: il datore di lavoro è tenuto ad adottare, oltre alle generali misure di tutela e sicurezza, anche delle prevenzioni specifiche di protezione, partendo da quelle collettive fino ad arrivare a dispositivi individuali, in base al risultato della valutazione che abbia indicato se un rischio è irrilevante o meno per la salute e basso o invece da tenere in considerazione per la sicurezza.
  • Dispositivi di protezione collettiva (DPC): per consentire una protezione più generalizzata del rischio causata da un agente chimico si preferisce sempre l’adozione dei DPC rispetto ai DPI.
    Quindi, più nello specifico, il datore di lavoro deve rifornire l’ambiente di dispositivi di protezione collettiva come: cappe o aspiratori, o utilizzare attrezzature il cui stesso funzionamento preveda già le necessarie tecnologie di sicurezza.
  • I dispositivi di protezione individuale (DPI): la scelta dei DPI in caso di necessaria protezione per agenti chimici viene fatta in relazione alla pericolosità dei prodotti impiegati.
    Particolarmente usati sono quelli per proteggere le vie respiratorie, come facciali filtranti, maschere, semi maschere o autorespiratori
  • Informazione e formazione: per i lavoratori che sono esposti a rischio chimico superiore a quello irrilevante e/o basso per la sicurezza sono previste ore di formazione e informazione che spieghino argomenti inerenti ai prodotti chimici presenti in azienda, al corretto stoccaggio, alle procedure e misure di protezione da adottare, ai rischi derivato e alla eventuali azioni di salvaguardia da adottare
  • Sorveglianza sanitaria: tutti i lavoratori che si trovino a lavorare in condizioni i cui il rischio è ad un livello superiore a quello di irrilevante sono tenuti per legge ad essere controllati con una visita di accertamento del medico competente con cadenza non superiore all’anno.

 

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