Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Feb 3, 2026

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Se la tua azienda produce o gestisce rifiuti, le regole sull'iscrizione al RENTRI sono cambiate. Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha riscritto il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo per la prima volta una lista esplicita di soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione. Se non hai ancora verificato la tua posizione, è il momento di farlo.

Chi resta obbligato all'iscrizione

Nulla cambia per i soggetti storicamente coinvolti. Restano tenuti all'iscrizione al RENTRI:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • produttori di rifiuti pericolosi
  • raccoglitori e trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
  • soggetti indicati dall'art. 189, comma 3 per i rifiuti non pericolosi (tra cui trasportatori, intermediari e produttori con più di 10 dipendenti)

Le nuove esclusioni introdotte dalla L. 199/2025

La modifica esclude dall'obbligo due categorie:

  • Consorzi o sistemi di gestione individuali o collettivi (art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006)
  • Produttori di rifiuti cui si applicano l'art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006

Rientrano nel comma 5 gli imprenditori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8) e le imprese con non più di 10 dipendenti per i soli rifiuti non pericolosi. Il comma 6 riguarda gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i soggetti con codici ATECO del settore estetico (96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02) e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

Sei già iscritto? Valuta la cancellazione

Se la tua azienda è già iscritta al RENTRI ma rientra ora tra i soggetti esclusi, puoi presentare una pratica di cancellazione tramite l'area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione, l'iscrizione viene mantenuta su base volontaria.

Due scadenze da non confondere

  • 13 febbraio 2025 — i produttori iniziali non iscritti al RENTRI dovevano registrarsi nell'area riservata del portale per gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello (scadenza già decorsa).
  • 13 febbraio 2026 — avvio del FIR digitale (xFIR) per i soggetti iscritti al RENTRI.

Hai dubbi sulla tua posizione rispetto al RENTRI o alla gestione documentale dei rifiuti? Contatta Uni Secur per una verifica della tua situazione.

Riferimenti normativi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), art. 188-bis, comma 3-bis — come modificato dal comma 789 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026. Art. 190, commi 5 e 6 — Art. 212, comma 8 — Art. 237, comma 1.

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